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ATAACINFORMA

Ddl 1078

Non siamo “bestie” che fanno violenza nei confronti degli animali perché usiamo il collare a scorrimento.

Noi non commettiamo violenza sui cani quando utilizziamo il collare a scorrimento.

ATAACI, fin dalla sua costituzione, si è sempre battuta per opporsi a dichiarazioni ed atti appartenenti ad una ideologia che nulla a che vedere con la tutela del benessere di cani e persone.

 

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1078
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PERILLI e MAIORINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni
in materia di tutela degli animali
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che riprende – integrandolo- un analogo testo già depositato nella scorsa legislatura dall’onorevole Ferraresi (atto Camera n. 3592), è teso ad introdurre norme più stringenti quanto alla tutela degli animali, di fatto, inattuata, sia in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia dell’inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle forze dell’ordine sul fenomeno.
Il testo, complesso ed articolato, è il risultato di una lunga ed intensa attività istruttoria, anche in collaborazione con diversi esperti. « Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali.
Come segnale di un potenziale comportamento antisociale – che include ma non si limita alla violenza – atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati dai giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi sugli animali durante il proprio lavoro ». (The Web Of Cruelty: « What animal abuse tells us about humans », di Arnold Arluke).
L’FBI ( il Federal Bureau of Investigation) ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come « crimini contro la società », in ragione dell’associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l’adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l’86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali.
I soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare verso la componente più fragile della società i medesimi comportamenti. Questi costituiscono ulteriori motivi per i quali non può non apparire opportuno uscire quanto prima dal rigido paradigma della pietas nei confronti degli animali, elevando la tematica in esame ad argomento ben più articolato e complesso, quale di fatto è, che esplica le sue conseguenze su un panorama ben più ampio nella nostra società.
É possibile affermare, infatti, che il contrasto alla crudeltà sugli animali possa costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine.
É parallelamente fondamentale, dunque, l’approccio che le Forze dell’ordine dovrebbero assumere nelle indagini sui casi di maltrattamento di un animale, da considerarsi quali pericolosi campanelli d’allarme relativamente alla violenza che esiste in un determinato contesto – spesso familiare – e che meritano di essere esaminati in maniera adeguata.
L’esercizio della violenza sugli animali – a parere dei proponenti – è stato finora scarsamente contrastato e arginato, purtroppo, per l’esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la lentezza dei processi che hanno determinato la prescrizione dei reati.
Premesso che l’esigenza di una maggiore tutela dell’animale trova la propria giustificazione non unicamente nel fatto che gli animali sono ormai riconosciuti, anche a livello giuridico, quali esseri senzienti, ma anche nella circostanza già citata che i soggetti che compiono violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che possono manifestare violenza nei confronti della componente più fragile della società.
Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la presente proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti, quale, ad esempio, il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell’animale.
L’articolo 10 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1): collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi-strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2). La violazione del divieto di importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, « salvo che il fatto costituisca reato », con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell’esercizio dell’attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da sei mesi a due anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà all’eliminazione (comma 3).
I proponenti auspicano che il presente disegno di legge – in linea con le evidenze scientifiche della psichiatria, della criminologia, della medicina veterinaria e dell’etologia – sia presto calendarizzata in Parlamento e diventi in tempi brevi legge dello Stato.

 

Centro Cinofili di Firenze

La pratica dell’addestramento da sempre sfrutta al massimo l’intelligenza del cane.
Onore al Centro Cinofili di Firenze.

Video tratto da: https://www.facebook.com/837551153046950/posts/2122872611181458/

 

In Commissione Giustizia al Senato, mercoledì 27 novembre 2019

ATAACI partecipa in audizione fornendo dati utili per intraprendere un approccio sul benessere del cane fondato su elementi scientificamente e tecnicamente rilevanti attraverso la presentazione e l’acquisizione dei dossier “zero” e “due” realizzati dall’associazione.
Al Presidente e alla commissione ATAACI ha espresso il proprio parere negativo riguardo la disposizione contenuta nell’articolo 10 del Ddl 1078, laddove esso dispone il divieto di importare, vendere, detenere, usare il collare a scorrimento e a semi scorrimento e l’obbligo per i cittadini di recarsi alle asl di appartenenza per consegnare detti strumenti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, affinché si proceda alla loro eliminazione in quanto creerebbe un danno immenso a cani e persone.
Vietare l’uso del collare a scorrimento significa, infatti, ridurre di moltissimo la capacità del proprietario di adottare una debita custodia e di contenere il naturale slancio del cane, così come prevede la legge.
ATAACI, inoltre, ha espresso in Commissione il suo fermo disappunto riguardo l’equiparazione, come emerge dalla lettura del testo del Ddl1078, tra chi utilizza il collare a scorrimento e chi commette reati contro gli animali. Non solo, nel testo del disegno di legge si considerano potenziali autori di reati contro le persone coloro che utilizzano il collare a scorrimento e a semi scorrimento, pertanto anche su questo pericolosissimo orientamento ATAACI ha esortato la Commissione a evitare di porre in essere strumenti di valutazione del comportamento della persona su fondamenti privi di alcuna prova in letteratura e in studi.
ATAACI ha messo in evidenza in Commissione come tutte le ordinanze, i regolamenti e lo stesso Ddl 1078 fondino il divieto di usare il collare a scorrimento sulle affermazioni contenute nel libro editato e venduto da Haqihana (nota azienda produttrice di pettorine “ad acca”) che dal Professor Angelo Peli (parere pro veritate… ) e dalla Dottoressa Francesca Pastorelli (revisione dei più importanti scritti…) sono state dichiarate prive di fondatezza scientifica.
Pur apprezzando i nobili intenti e lo spirito del Ddl 1078, ATAACI ha ribadito in Commissione quanto sia fondamentale emanare una legge che, in alcune parti, non debba tener conto di un consolidato, pericoloso e dannoso furore ideologico il cui intento è di annientare oltre cento anni di cultura dell’addestramento.
Il patrimonio della cultura dell’addestramento non può e non deve essere più fatto a pezzi a colpi di ordinanze, regolamenti e disegni di legge soltanto perché così vogliono movimenti portatori di ideologie fanatiche.
La nostra associazione continuerà ad intraprendere e a sviluppare canali di comunicazione con tutti gli esponenti delle diverse forze politiche decisi a tenersi alla larga da fanatismi ideologici e interessi economici.
Benessere, controllo e conduzione del cane sono gli obblighi che il proprietario deve osservare per legge, pertanto ordinanze, regolamenti e disegni di legge non possono in alcun modo porsi manifestamente al di fuori di queste tre coordinate individuate dal Legislatore.
ATAACI, dalla sua costituzione, si batte per la più completa attuazione di questi tre obblighi in un momento storico dominato da una pressoché assoluta concentrazione su un falso benessere del cane che non vuole assolutamente più tenere conto del controllo e della conduzione del cane.
Senza controllo e conduzione non esiste benessere per il cane: lo testimoniano i cani in canile e gli episodi sempre più numerosi di aggressioni da parte dei cani verso persone e cani.

 

Non è uno studio, ma un case report.

 

La Dr.ssa Francesca Pastorelli, Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa ha condotto un’analisi (“Revisione dei principali scritti atti a dimostrare la lesività del collare a scorrimento”) circa i danni che l’utilizzo del collare causerebbe nel cane secondo come viene affermato da alcuni Autori. Con riferimento ai danni cerebrali e atassia, riportiamo qui sotto un estratto dall’indagine dell’Autrice:

 

L’unico documento che riporta danni cerebrali e atassia dovuto all’uso del collare non è uno studio, ma un case report, documentato da Grohmann K. et al “Severe brain damage after punitive training technique with a choke chain collar in a German shepherd dog” Journal of Veterinary Behavior 8 (2013) 180-184. In questo caso il proprietario di un pastore tedesco ha dichiarato di aver letteralmente impiccato il cane tenendolo sollevato da terra per circa un minuto fino a che il cane non ha cominciato a mostrare segni di sofferenza neurologica.
Tale pratica non è descritta in nessun libro di addestramento classico, e si tratta di un vero e proprio caso di maltrattamento.
Un altro studio molto citato quando si parla di danni cerebrali da collare è lo studio di Palmer and Walker “The neuropathological effects of cardiac arrest in animals: a study of five cases.
J Small Anim Pract.1970 Dec;11(12):779-91. In questo studio vengono discussi vari tipi di trattamento per limitare danni cerebrali in animali dopo un episodio di arresto cardiaco.
Non si parla del collare.

 


Documento completo:

REVISIONE DEI PRINCIPALI SCRITTI ATTI A DIMOSTRARE LA LESIVITÀ DEL COLLARE A SCORRIMENTO – Dr.ssa Francesca Pastorelli