- Francesco Mezzatesta sul divieto del collare a scorrimento 8 Gennaio 2021
- Ddl 1078 8 Gennaio 2021
- Centro Cinofili di Firenze 8 Gennaio 2021
- In Commissione Giustizia al Senato, mercoledì 27 novembre 2019 8 Gennaio 2021
- Luca Scandone sul collare a scorrimento 7 Gennaio 2021
- FareAmbiente, nota sul collare a scorrimento 7 Gennaio 2021
- Non è uno studio, ma un case report. 7 Gennaio 2021
- Memoria di ATAACI su art.10 del Ddl 1078 4 Gennaio 2021
- Addestrare il cane fa bene al cane e alla societa’ 24 Novembre 2019
- Il cane e’ ancora il nostro migliore amico? 8 Dicembre 2018
Fabio
Francesco Mezzatesta sul divieto del collare a scorrimento
Ddl 1078
Non siamo “bestie” che fanno violenza nei confronti degli animali perché usiamo il collare a scorrimento.
Noi non commettiamo violenza sui cani quando utilizziamo il collare a scorrimento.
ATAACI, fin dalla sua costituzione, si è sempre battuta per opporsi a dichiarazioni ed atti appartenenti ad una ideologia che nulla a che vedere con la tutela del benessere di cani e persone.
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURAN. 1078DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa dei senatori PERILLI e MAIORINOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2019Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioniin materia di tutela degli animali
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che riprende – integrandolo- un analogo testo già depositato nella scorsa legislatura dall’onorevole Ferraresi (atto Camera n. 3592), è teso ad introdurre norme più stringenti quanto alla tutela degli animali, di fatto, inattuata, sia in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia dell’inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle forze dell’ordine sul fenomeno.Il testo, complesso ed articolato, è il risultato di una lunga ed intensa attività istruttoria, anche in collaborazione con diversi esperti. « Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali.Come segnale di un potenziale comportamento antisociale – che include ma non si limita alla violenza – atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati dai giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi sugli animali durante il proprio lavoro ». (The Web Of Cruelty: « What animal abuse tells us about humans », di Arnold Arluke).
L’FBI ( il Federal Bureau of Investigation) ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come « crimini contro la società », in ragione dell’associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l’adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l’86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali.I soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare verso la componente più fragile della società i medesimi comportamenti. Questi costituiscono ulteriori motivi per i quali non può non apparire opportuno uscire quanto prima dal rigido paradigma della pietas nei confronti degli animali, elevando la tematica in esame ad argomento ben più articolato e complesso, quale di fatto è, che esplica le sue conseguenze su un panorama ben più ampio nella nostra società.É possibile affermare, infatti, che il contrasto alla crudeltà sugli animali possa costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine.É parallelamente fondamentale, dunque, l’approccio che le Forze dell’ordine dovrebbero assumere nelle indagini sui casi di maltrattamento di un animale, da considerarsi quali pericolosi campanelli d’allarme relativamente alla violenza che esiste in un determinato contesto – spesso familiare – e che meritano di essere esaminati in maniera adeguata.L’esercizio della violenza sugli animali – a parere dei proponenti – è stato finora scarsamente contrastato e arginato, purtroppo, per l’esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la lentezza dei processi che hanno determinato la prescrizione dei reati.
Premesso che l’esigenza di una maggiore tutela dell’animale trova la propria giustificazione non unicamente nel fatto che gli animali sono ormai riconosciuti, anche a livello giuridico, quali esseri senzienti, ma anche nella circostanza già citata che i soggetti che compiono violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che possono manifestare violenza nei confronti della componente più fragile della società.
Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la presente proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato, e introduce nuovi divieti, quale, ad esempio, il divieto di utilizzo di particolari dispositivi di controllo dell’animale.
L’articolo 10 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1): collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi-strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2). La violazione del divieto di importazione, vendita, detenzione, utilizzazione o cessione è sanzionata, « salvo che il fatto costituisca reato », con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata. Quanto alle sanzioni accessorie, se la violazione è commessa nell’esercizio dell’attività di impresa, si applica la sospensione della licenza da sei mesi a due anni; in caso di recidiva reiterata, la licenza è revocata. I possessori di dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma dovranno consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà all’eliminazione (comma 3).
I proponenti auspicano che il presente disegno di legge – in linea con le evidenze scientifiche della psichiatria, della criminologia, della medicina veterinaria e dell’etologia – sia presto calendarizzata in Parlamento e diventi in tempi brevi legge dello Stato.
Centro Cinofili di Firenze
In Commissione Giustizia al Senato, mercoledì 27 novembre 2019
Luca Scandone sul collare a scorrimento
Sono molti anni che seguo cani atleti che hanno seguito un percorso di addestramento e quindi condotti con collare a scorrimento. Nessun soggetto ha mai presentato problematiche di salute riconducibili all’uso del collare a scorrimento.Ho frequentato, in qualità di osservatore e medico, numerosi centri di addestramento ed ho sempre visto cani impegnati in attività sportive in cui lo stato fisico del cane risulta di fondamentale importanza. Ho valutato soggetti di ogni età impegnati in percorsi di addestramento, anche soggetti non impegnati in attività sportiva e mai è capitato di riscontrare patologie riconducibili all’uso del collare. Ho consultato e continuo a consultare riviste mediche e non ho mai trovato la segnalazione di patologie “da collare” .
L’assenza di segnalazioni mediche e la mia esperienza mi portano ad affermare che il collare a scorrimento usato con sapienza non può essere nocivo da un punto di vista medico. Deontologicamente ritengo quindi di poter annoverare, nei metodi di conduzione ed addestramento il collare a scorrimento . Le suddette considerazioni fanno parte di un pensiero medico nei confronti dello strumento; da un punto di vista logico, invece, mi sento di poter considerare il fatto che le persone che scelgono un percorso addestrativo con il cane non avrebbero motivo di scegliere uno strumento dannoso in grado di rovinare quello che è una loro faticosa passione.
Per chiarezza ed approfondimento ho voluto consultare molti risultati di gare multidisciplinari di cani atleti. Una dato che emerge e che i soggetti hanno una carriera piuttosto lunga, questa osservazione deve portare a comprendere il fatto che il collare a scorrimento non ha dato nessuno svantaggio nella carriera sportiva di un cane. Tali dati sono facilmente consultabili negli annuari dei risultati ufficiali pubblicati dall’ENCI.
Il medico veterinario Luca Scandone riguardo al collare a scorrimento.
Pubblicato da ATAACinforma su Mercoledì 30 dicembre 2020
Un uso sensato del collare non provoca nessun tipo di danno fisico al soggetto che lo indossa. Detto questo non capisco quale è il problema? Da un punto di vista medico l’attività fisica è un ottimo modo di mantenere in salute il cane e su questo non c’è dubbio.Da un punto di vista comportamentale non mi esprimo perché non ne ho le competenze. Penso però che il cane, per essere inserito in un contesto sociale, debba avere una “guida” . Personalmente non sono in grado di dire quale sia il giusto metodo tuttavia , esorto tutti coloro che si occupano di comportamento ad essere pragmatici ed ottenere un risultato vero e concreto.
Ricordiamo che il cane non “guidato” spesso finisce in un sacco nero in quanto considerato inidoneo al “nostro” contesto sociale. Bene allora parliamo di studi, qualcuno conosce il numero di cani uccisi per pericolosità? Qualcuno sa dirmi quanti di questi erano pericolosi per patologia organica, quanti di questi avevano seguito un percorso “educativo /comportamentale”. In quanti era stato riscontrato un comportamento delirante. Una volta affrontato il suddetto argomento e scoperto il perché il cane morde e quindi socialmente pericoloso, sarò felicissimo di leggere altre tematiche relative al comportamento. Nel frattempo sono felice di vedere cani accompagnati da ” padroni” in grado di controllare il loro comportamento.
Viene volontariamente omessa la tavola dei muscoli, è scientificamente una schifezza, metastasi di disonestà intellettuale.Io da medico non ci sto’ e da medico ora pretendo che mi vengano riportati casi di danneggiamento dell’osso ioide, glaucoma …causati dal collare a scorrimento.
Sono in realtà i cancri della disinformazione medica. Ora, come ho sempre detto, non mi esprimo sul comportamento del cane, mi attengo a dati di fatto: non sarebbe più corretto cercare di smontare l’addestramento classico con argomentazioni puramente comportamentali? Perché puntare sulle menzogne? Sono naturalmente domande retoriche.Per dignità della mia categoria professionale vorrei tanto parlare semplicemente di ignoranza.
FareAmbiente, nota sul collare a scorrimento
FareAmbiente si rivolge al Sindaco di Parma riguardo al divieto dell’uso del collare a scorrimento che sta per esser approvato:
Nota Documentale
Regolamento comunale benessere animale
Destinatario: Sig. Federico PIZZAROTTI, Sindaco del Comune di Parma
Oggetto: Regolamento comunale benessere animale e divieti
Egregio Sig Sindaco,
Apprendiamo dalla stampa la discussione sul regolamento per il benessere animale che andrà in discussione presso il Consiglio Comunale per l’approvazione e l’applicazione sul territorio di competenza.
A tale proposito riteniamo utile ricordare, se ve ne fosse necessità, che i Comuni non hanno potere legislativo ed i regolamenti emanati possono solo definire le modalità con cui verranno applicate le normative promulgate dagli organismi deputati; ogni articolo di permissione o divieto, che non trovi riscontro nella normativa vigente, risulterà nullo e non applicabile dall’agente accertatore.
In merito al divieto di utilizzo del collare a scorrimento, a quanto ci risulta inserito nel nuovo regolamento benessere animale in via di approvazione nel comune di Parma, si ritiene utile indicare l’infondatezza scientifica delle prove presentate a supporto della lesività del collare stesso; eventuali note in merito sono state ampiamente analizzate e confutate dal Professor Peli nel suo “Parere pro Veritate” e dalla Dottoressa Pastorelli nella sua “Revisione dei principali scritti atti a dimostrare la lesivitàd el collare a scorrimento”.
Si ritiene utile richiamare l’attenzione sul fatto che le tesi ad oggi prodotte a supporto di tale divieto, risultano essere frutto di un’ideologia di parte e non supportate da considerazioni e studi scientifici.
Occorre pertanto dire che suddetto divieto possa essere ritenuto lesivo della libertà di quei cittadini, responsabili e consapevoli, detentori ed accompagnatori con un animale, nel caso specifico un cane, nel contesto urbano. L’utilizzo di uno strumento come il collare a scorrimento, unitamente ad appositi percorsi addestrativi volti anche al raggiungimento di una perfetta comunicazione interspecie, non può essere ritenuto lesivo del benessere psico-fisico del cane ma, invece, essere garante della tutela della pubblica sicurezza con una conduzione responsabile del cane nel contesto cittadino.
I proprietari di cani, o animali assoggettabili, che scelgano di utilizzare il collare a scorrimento come strumento di sicurezza non dovrebbero, e non possono, essere penalizzati da un regolamento locale che non ha basi di riferimento normativo e, al momento, alcun riscontro scientifico oggettivo.
P.Q.M.
si chiede di estromettere l’inserimento di tale articolo nel regolamento benessere animale locale considerando la documentazione prodotta da ATAACI ad esclusione di danni, all’animale, derivanti dall’utilizzo dello strumento di contenimento del cane che, utilizzato correttamente, è equiparabile ad ogni altro strumento di educazione dell’animale stesso; diversamente occorrerebbe vietare, se l’organo emittente avesse poteri legislativi, ogni oggetto di contenimento forzato per l’animale compreso ogni tipo di collare, guinzaglio, museruola o pettorina che imponga all’animale un comportamento adeguato alla richiesta del proprietario.
Come è noto, alcuni dei presidi sopra citati, sono imponibili in funzione di attività legislativa “superiore”(DPR 320/54 -Regolamento di Polizia Veterinaria) al fine di garantire la sicurezza e la tutela di terzi; nello specifico non è dato allo scrivente comprendere quale sia la “sicurezza e la tutela” derivante, alla cittadinanza, da tale possibile divieto; si evidenzia invece, a cura di alcune realtà operanti sul territorio, il tentativo di “umanizzazione” dell’animale con regole dettate dal sentimento che, seppur accettabili e/o condivisibili, non possono trovare accoglimento all’interno di una regolamentazione che dovrà essere basata sulla normativa vigente.
Certi della Vostra attenzione, restiamo disponibili per quanto dovesse essere ritenuto utile a sostegno dell’attività svolta ai recapiti in testata alla presente.
Non è uno studio, ma un case report.
L’unico documento che riporta danni cerebrali e atassia dovuto all’uso del collare non è uno studio, ma un case report, documentato da Grohmann K. et al “Severe brain damage after punitive training technique with a choke chain collar in a German shepherd dog” Journal of Veterinary Behavior 8 (2013) 180-184. In questo caso il proprietario di un pastore tedesco ha dichiarato di aver letteralmente impiccato il cane tenendolo sollevato da terra per circa un minuto fino a che il cane non ha cominciato a mostrare segni di sofferenza neurologica.Tale pratica non è descritta in nessun libro di addestramento classico, e si tratta di un vero e proprio caso di maltrattamento.Un altro studio molto citato quando si parla di danni cerebrali da collare è lo studio di Palmer and Walker “The neuropathological effects of cardiac arrest in animals: a study of five cases.”J Small Anim Pract.1970 Dec;11(12):779-91. In questo studio vengono discussi vari tipi di trattamento per limitare danni cerebrali in animali dopo un episodio di arresto cardiaco.Non si parla del collare.
Documento completo:
Memoria di ATAACI su art.10 del Ddl 1078
La memoria racchiude il contenuto della posizioni dell’associazione che ha espresso nel corso delle interlocuzioni avvenute con tutte le forze politiche in varie sedi sul tema del divieto dell’uso del collare a scorrimento e semi scorrimento contenuto all’interno del Ddl 1078.
ATAACI è stata audita il 27 novembre 2019 al Senato in Commissione Giustizia. In quella occasione l’associazione, nel presentare le prove raccolte (per la prima volta a livello internazionale) a sostegno della non fondatezza scientifica delle dichiarazioni circa la lesività del collare a scorrimento nel corso della audizione, aveva messo in risalto quanto sia importante questo dispositivo di accompagnamento di sicurezza.
ATAACI, pur accogliendo con grande favore l’iniziativa di accordare maggiore tutela agli animali attraverso il Ddl 1078 del senatore Perilli, intende portare all’attenzione che una parte dell’art.10 darebbe il via ( nel punto in cui dispone, per la prima volta, il divieto di importazione, cessione o utilizzo del collare a scorrimento e semi scorrimento e l’obbligo per i possessori di tali dispositivi vietati alla data di entrata in vigore della riforma di consegnarli – entro un mese – al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro eliminazione.) ad una grave lesione del benessere e della salute dei cani, delle persone e degli altri animali su tutto il territorio nazionale. Pertanto l’associazione chiede, in quanto non può esistere un reale benessere del cane che non tenga conto anche del benessere delle persone con cui questi vive nel contesto familiare e delle persone, dei cani e degli altri animali che vivono all’esterno, che vengano stralciate dall’art.10 del Ddl 1078 (Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo, o a semi-strozzo), al comma 1, le parole “…collare a strozzo e collari a semi-strozzo“.
ATAACI, infatti, non concorda assolutamente con alcune affermazioni contenute all’interno del “Comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 2019″ con il quale viene presentato il Ddl 1078 ed esprime, al tempo stesso, la sua ferma disapprovazione in quanto alcune tra queste sono fortemente lesive dell’immagine di migliaia di proprietari/detentori di cani profondamente legati da un fortissimo sentimento nei confronti dei loro compagni animali con i quali hanno scelto di condividere la loro esistenza. Nel Comunicato si afferma che ” Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale – che include ma non si limita alla violenza – atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati dai giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi di animali durante il proprio lavoro”. (The Web Of Cruelty: “What animal abuse tells us about humans”, di Arnold Arluke). L’FBI (il Federal Bureau of Investigation) ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come “crimini contro la società”, in ragione dell’associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l’adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l’86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali. I soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare verso la componente più fragile della società i medesimi comportamenti.” Si legge nel Comunicato che ” E’ possibile affermare, infatti, che il contrasto alla crudeltà sugli animali possa costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine.” E’ evidente, pertanto, da quanto letto più sopra, che le persone che per controllare e condurre il proprio cane scelgono di utilizzare il collare a scorrimento o a semi scorrimento, siano potenzialmente violente, antisociali, assassini seriali, stupratori di donne. Proprio riguardo alla classificazione dell’FBI, riportata nel Comunicato, è opportuno mettere in risalto che negli USA tutti gli strumenti vietati nell’art.10 del Ddl 1078 sono, invece, di libera vendita e utilizzo e che non esiste al mondo nessun studio condotto secondo una rigorosa statistica in grado di dimostrare che chi utilizza gli strumenti citati nell’art.10 sia un potenziale assassino seriale. Appare evidente, pertanto, che chi ha dato alla luce l’art.10 abbia commesso il gravissimo errore di ritenere potenziali assassini tutti coloro che utilizzano il collare a scorrimento o a semi scorrimento, per l’utilizzo dei quali ATAACI ritiene importantissimo doversi battere nel nome della libertà dei cani e delle persone dal maltrattamento che scaturirebbe, appunto, dalla loro eliminazione su tutto il territorio nazionale. Il divieto dell’uso dei due dispositivi di sicurezza all’interno dell’art.10 appare, in sostanza, fortemente ispirato a un’errata empatia trans specifica e a una furia animalista priva di lucidità, ponderatezza e conoscenza della materia che intende riformare il Ddl 1078. D’altra parte è del tutto sorprendente che, nel frattempo, l’Ordinanza 6 agosto 2013 pur stabilendo, opportunamente, che è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé “strumenti idonei” alla raccolta delle stesse, non faccia alcun riferimento sull’obbligo di utilizzare “strumenti idonei” al controllo e alla conduzione del cane nell’ambito urbano ed extra urbano ( nel testo si stabilisce che, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Vengono, poi, elencati altri obblighi, ma non viene fatto alcun riferimento a quegli “strumenti idonei” che il proprietario deve far indossare al cane: ci riferiamo al collare a scorrimento e a semi scorrimento, che sono dispositivi di accompagnamento di sicurezza (das) importanti (al pari della museruola e del guinzaglio) per controllare e condurre l’animale. Questo vuoto meriterebbe la massima attenzione da parte di coloro che, con le migliori intenzioni, si stanno adoperando per fare approvare una legge il cui scopo è quello di indicare quali sono le vie più efficaci per permettere (nel nostro caso, ai cani) che il benessere dell’animale possa trovare piena realizzazione. Allo stato attuale, invece, assistiamo ad una vera e propria lotta per l’eliminazione di dispositivi che da sempre dimostrano non soltanto la loro efficacia per la tutela del benessere dei terzi, ma dello stesso cane che li indossa, perché rappresentano strumenti importantissimi al fine della comunicazione dei due protagonisti dell’incontro più straordinario avvenuto sul nostro pianeta tra due specie aliene intelligenti e senzienti. Si coglie, inoltre, dopo la lettura della parte dell’art.10 oggetto di queste considerazioni, la volontà di voler annientare la cultura dell’addestramento, che possiede uno stato dell’arte maturato in centodieci anni di storia e che rende possibile l’impiego del cane in tutte le missioni di alto profilo in ogni parte del mondo. Si pensi alla formazione di moltissimi cani inseriti armoniosamente all’interno della famiglia umana che li adotta e di moltissimi cani la cui preparazione li porta a diventare il formidabile partner dell’uomo all’interno delle unità cinofile impiegate in tutti quei settori dove il contributo del cane resta insostituibile.) Si coglie anche che l’art.10 non tiene conto di quanto stabilisce la legge a proposito della responsabilità civile e penale del proprietario di un cane. Se è vero, come è vero, che il Ddl 1078 è il frutto di una grande attenzione per garantire agli animali un apprezzabile benessere attraverso il riconoscimento di sempre maggiori diritti, in grado di tenerli sempre più al riparo da azioni di maltrattamento da parte dell’uomo, allora è anche vero che occorre tenere in gran conto che il benessere dell’animale è “uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo ambiente”, secondo una delle definizioni accreditate nel mondo scientifico. Chi ha pensato alla stesura dell’art.10 dovrebbe essere a conoscenza che il cane è in grado di raggiungere un considerevole stato di salute mentale e fisica quando egli abbia la possibilità di essere controllato e condotto dalla guida umana (non solo proprietario/detentore), con la quale vive all’interno di un gruppo familiare (benessere domestico inter specie) che ha scelto di adottarlo. Quando il proprietario diventa la guida per il suo cane, al tempo stesso diventa l’interfaccia tra lui e una società sempre più costruita a misura d’uomo. Chi sceglie di adottare un cane, infatti, ha il dovere morale di diventare l’interfaccia indispensabile e necessaria tra il cane e il mondo esterno, perché sarà anche questa capacità acquisita attraverso una formazione inter specifica a costituire un importantissimo indicatore del grado raggiunto di benessere inter specie. Quando l’uomo è l’interfaccia, il cane riesce a sfruttare tutta la sua intelligenza per cogliere ogni occasione per mettere in atto le migliori strategie di adattamento per la coesistenza con la specie umana. Quando il cane si accultura insieme all’uomo con cui vive, anche quest’ultimo si accultura insieme al suo miglior amico. Quale migliore forma di benessere inter specie del riuscire ad accompagnarsi nella vita di tutti i giorni all’interno delle mura domestiche e nelle strade delle nostre metropoli? Questo importante traguardo (da proprietario/detentore a guida) si raggiunge attraverso meticolosi percorsi di addestramento inter specie (perché coinvolgono il proprietario e il suo cane) che da molti anni vengono strutturati e condotti, con successo, a termine nel territorio nazionale da parte di educatori e addestratori cinofili, utilizzando anche dispositivi come il collare a scorrimento e/o a semi scorrimento. Ricordiamo che è la legge a stabilire che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. I cani sono spesso incontrollabili e non rispondono legalmente delle proprie azioni. Il detentore di un cane assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale. La legge stabilisce, inoltre, che il proprietario deve affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e che dovrà adoperarsi, assicurandosene, che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenza di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive: ecco perché è molto importante che il proprietario/detentore/ guida possa continuare ad avere la possibilità, nell’adozione di ogni possibile cautela, di dotarsi dei due dispositivi di accompagnamento di sicurezza (das). Dall’analisi del quadro normativo attualmente in vigore emerge, anche, l’onere in capo al proprietario di conoscere il livello di pericolosità del cane, per indole dell’animale e per le sue capacità fisiche. I professionisti, poi, devono avere la capacità di individuare quelle qualità psicologiche e fisiche del cane, che possono, anche potenzialmente, risultare dannose. Quest’ultimo è un dettaglio di non poco conto, perché qualora un professionista commetta un errore nel non riuscire a riconoscere o non sia in grado di gestire la pericolosità del cane, la legge prevede che la responsabilità ricadrebbe unicamente su di lui. La legge stabilisce che coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all’allevamento e all’addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall’Ente nazionale della cinofilia italiana. L’ Accordo 6 febbraio 2003 Conferenza Stato-regioni recepito con DPCM 28 febbraio 2003 stabilisce, all’art.5 (Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali), che le Regioni richiedono, tra gli altri requisiti, il possesso, per la persona responsabile delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia. E’ da mettere in evidenza che soltanto personale altamente specializzato può dedicarsi all’esercizio di attività finalizzate all’allevamento, all’addestramento e alla custodia dei cani, sia che queste attività vengano esercitate a titolo occasionale o comunque non professionale. Di qui l’importanza per gli operatori di avvalersi di dispositivi di contenimento quali il collare a scorrimento e a semi scorrimento per continuare a rendere possibile la formazione del binomio cane-uomo per dare attuazione alle norme che sanciscono i doveri del proprietario di un cane circa la sua responsabilità civile e penale. Giova evidenziare che, ad oggi, il diritto di proprietà sul cane si evolve in un diritto di responsabilità genitoriale, come si evince dall’Accordo Stato-Regioni del 2003, in cui si sancisce che “chiunque conviva o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere”. Da quanto stabilito ne discende che il proprietario/detentore è obbligato a gestire il suo cane adottando la diligenza del buon padre di famiglia, la stessa richiesta per un bambino. Se un cane cagiona un danno, la responsabilità del proprietario o del detentore sancita dall’art. 2052 c.c. è presunta, e fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l’animale stesso. Soltanto con la prova del caso fortuito (che deve presentare i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità), cioè dell’intervento di un fattore esterno in grado di interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del cane e l’evento lesivo, è possibile superare la presunzione di colpa di chi ha in custodia il cane che ha cagionato un danno.
ATAACI intende sottolineare che dalla capacità acquisita da parte del proprietario di saper controllare (utilizzando dispositivi come il collare a scorrimento o a semi scorrimento) e condurre il proprio cane discende, quindi, il benessere domestico inter specie (bdi), che si sviluppa nella relazione tra il cane e il suo compagno umano all’interno delle mura domestiche e comprova che si sia realizzato un apprezzabile livello di comunicazione tra individui appartenenti a specie diverse conviventi all’interno dello stesso gruppo sociale. Il benessere domestico inter specie consta della capacità del proprietario/detentore/guida nel farsi comprendere, finalmente, dal suo “migliore amico” e della capacità da parte di questi di riconoscere, in virtù della sua intelligenza, l’importanza di lasciarsi guidare in certi momenti. E’ proprio nei campi di addestramento che si viene a formare, quindi, quel “dialetto” domestico (che si forgia all’interno della relazione tra il cane e il suo compagno/guida) appreso nei percorsi di formazione, tanto utile da essere utilizzato dalla diade cane-uomo all’esterno del campo di addestramento e all’interno del gruppo familiare in cui il cane vive.
ATAACI crede fermamente che i cani e loro proprietari hanno diritto, quindi, di continuare ad accedere liberamente a tutto quel patrimonio di conoscenze che la cultura dell’addestramento racchiude e hanno diritto di poter usufruire anche dei due dispositivi di accompagnamento di sicurezza (das), come supporti indispensabili nel percorso di formazione inter specie per molti cani. Deve essere riconosciuto, in sostanza, il diritto dei cani di poter apprendere tutta la cultura necessaria per poter coesistere (addestramento alla coesistenza inter specie) a fianco della specie umana e di poter dotarsi di strumenti che possano agevolare il loro percorso di coesistenza a fianco della specie umana. Questa importante forma di benessere, inter specifico, lo ricordiamo, va opportunamente messa in risalto oggi più che mai, perché ne gode sia l’uomo/proprietario/guida, sia il cane che con lui condivide il tempo e lo spazio domestico. È un dato di fatto incontrovertibile che quando la diade cane-uomo gode di benessere domestico inter specie all’interno delle mura domestiche gli effetti di questa condizione si riverseranno, positivamente, anche all’esterno, nella vita sociale che circonda il binomio. Questo significa che un cane perfettamente inserito in un contesto familiare non soltanto non darà mai inizio a comportamenti pericolosi per il/i componente/i umani all’interno del gruppo sociale in cui vive, essendo così pienamente capace di convivere armoniosamente con l’uomo, ma sarà anche capace di spostarsi insieme alla sua guida umana attraverso il territorio della metropoli (e non solo) senza causare alcun disagio a persone e animali, compresi quelli selvatici. Il benessere domestico inter specie, quando esiste, ha inevitabilmente un impatto positivo nella società costituita da persone che nutrono forti sentimenti verso gli individui appartenenti alla specie canina e da persone che, al contrario, dimostrano di non nutrirne. Al contrario, quando la diade non produce benessere domestico inter specie, all’interno del contesto familiare, risulta facilmente intuibile che questa condizione, spesso, avrà un forte impatto negativo all’esterno, come dimostrano i dati. Si pensi agli episodi di aggressioni da parte di cani di proprietà verso adulti, bambini e altri animali che vivono all’interno e/o all’esterno del contesto domestico in cui vive l’animale, oppure agli episodi in cui il cane, fuggendo dal proprietario, si allontana dal contesto domestico per perdersi anche per molti chilometri senza poter essere recuperato. In ultimo, non meno importante, si pensi agli episodi in cui il cane, che vive nel gruppo familiare, viene improvvisamente espulso da quest’ultimo perché abbandonato o condotto in un canile dove resterà, spesso, per tutta la durata della sua vita. Non è, pertanto, logica la soluzione individuata nella parte dell’art. 10 che vuole eliminare dal territorio nazionale i due das (dispositivi di accompagnamento di sicurezza) come a voler porre rimedio agli episodi di aggressioni da parte dei cani (in forte aumento esponenziale), di abbandono del cane da parte del proprietario, di smarrimento di cani a seguito della loro scelta di allontanarsi dal proprietario, e della scelta da parte dei proprietari di espellere il cane dalla famiglia accompagnandolo in canile.
Al senatore Perilli ATAACI ricorda che da molti anni in Italia il settore della cinofilia riunisce tecnici esperti nella gestione del controllo e della conduzione del cane che hanno come obiettivo, nel corso della preparazione della diade cane – uomo nelle diverse discipline cinofile, quello di rendere anche possibile al binomio il raggiungimento di un benessere domestico inter specie all’interno della famiglia e nella società, composta da persone che nutrono forti sentimenti verso gli individui appartenenti alla specie canina e da persone che, al contrario, dimostrano di non nutrirne. Sono migliaia le persone che, dopo aver scelto di adottare un cane, ritengono indispensabile addestrarsi insieme a lui per gettare le fondamenta di una vantaggiosa coesistenza. Vivere in un contesto umano, infatti, non è affatto semplice per il cane, nonostante sia stato creato per diventare “il miglior amico dell’uomo”, perché sono numerosi i pericoli ai quali il cane è potenzialmente esposto in una società costruita, come affermato più sopra, a esclusiva misura dell’essere umano: ma non è neanche facile per l’essere umano vivere con un cane. Infatti uno dei più grandi, forse il più grande, tra i pericoli al quale il cane, che vive all’interno delle nostre famiglie, è esposto è rappresentato dal trovarsi in un ambiente familiare in cui sia carente o manchi del tutto la comunicazione interspecifica, costituita dalla capacità della guida umana di controllare e condurre il compagno animale e dalla capacità di quest’ultimo di fidarsi nell’affidarsi alle capacità della guida umana con cui divide la vita. È proprio questa mancanza di capacità (di controllare e condurre il cane) a precludere al miglior amico dell’uomo la possibilità di godere di un buon grado di benessere all’interno della famiglia umana, facendolo diventare, così, molto spesso, pericoloso per la società e un “peso” per la famiglia che lo ha adottato.
Nel 2017 ATAACI, per la prima volta nella storia della cinofilia internazionale, ha chiesto al Prof. Angelo Peli, Dottore in Medicina Veterinaria, Dottore di Ricerca in normative dei Paesi della CEE relative al benessere e protezione animale, Diplomato all’European College of Animal Welfare & Behaviour, sub-speciality Animal Welfare Science, Ethics and Law, Docente di Medicina Legale Veterinaria, Legislazione Veterinaria, Protezione Animale e Deontologia presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, di formulare un parere in merito alla pericolosità dell’utilizzo del collare a a scorrimento nel cane (“Parere pro veritate sull’utilizzo del collare a scorrimento nel cane”). Nel “Parere pro veritate” è stata fatta un’accurata ricerca bibliografica impiegando le più aggiornate e complete banche dati internazionali disponibili in campo medico veterinario zootecnico che consentono di accedere agli articoli scientifici, ai libri, alle review e ad altre pubblicazioni edite in ambito internazionale dal dopoguerra ad oggi. Le fonti reperite sono state esaminate in maniera critica anche alla luce dell’esperienza professionale e del confronto con specialisti in Ortopedia ed in Neurologia degli animali d’affezione. Un dato che merita di essere sottolineato, tenuto conto dell’ampiezza e della accuratezza della ricerca, è che i risultati dell’indagine bibliografica sono stati relativamente poco numerosi e di modesto pregio sotto il profilo editoriale/pubblicistico: sono stati identificati circa una decina di articoli, alquanto risalenti, ascrivibili a segnalazioni di alcuni casi clinici connessi con l’impiego del collare a scorrimento, ed alcuni articoli, più recenti, riguardanti studi di tipo comportamentale del cane. Il primo contributo in ordine cronologico è quello di Manus A.G. (1965): “Canine Epyhiod Fractures”, che riferisce di due casi di frattura dell’osso ioide in cani di razza Pastore tedesco in corso di addestramento militare nell’esercito USA. L’ Autore mette in evidenza che, di norma, l’impiego del collare a scorrimento non causa problemi ma, se la procedura di contenimento dell’animale è fatta in maniera scorretta, cioè sconsideratamente, come nei casi da lui riferiti, può determinare problemi di moderata gravità. Va sottolineato che non sono seguite altre segnalazioni analoghe a quella di Manus (1965). Un altro recentissimo studio retrospettivo su larga scala negli animali d’affezione (293 cani e 100 gatti) non ha consentito di correlare l’insorgenza di lesioni dell’osso ioide, reperite nel 3,1 % dei cani esaminati mediante tomografia computerizzata (TC), con l’impiego del collare a scorrimento, sebbene la tesi degli Autori fosse che le razze canine di grande taglia potessero presentare una frequenza più elevata di problemi all’apparato ioideo rispetto alle razze di piccola taglia perché nelle prime si ricorre più frequentemente all’uso del collare (Ruth et al,2017: “Prevalence of hyoid injures in dogs and cats undergoing computed tomography”. Un’altra segnalazione (Gardner et al,1975: Calcinosis circumscripta-like lesions in dog associated with the use of choke chain”) è stata fatta in Nuova Zelanda, dove furono riscontrate, in tre cani di razza Pastore tedesco, alterazioni cutanee di natura distrofica nella regione del collo le quali, secondo gli Autori, potevano essere correlate con l’uso del collare a scorrimento. Occorre precisare, significativamente, che il lavoro di Gardner et al. (1975) risulta citato solo una volta da altri Autori, a testimonianza della scarsa rilevanza della patologia associata all’uso del collare tanto che, per giunta, una ventina d’anni dopo la sua pubblicazione altri ricercatori hanno dimostrato che l’uso del collare a scorrimento non è associabile ad un’azione traumatica in grado di determinare patologie neurologiche, come la sindrome di Wobbler, nel cane (Burbridge et al., 1994: “Canine wobbler syndrome: a study of the Dobermann pinscher in New Zeland”. Un’altra patologia di cui si è trovata una singola menzione in rapporto alla possibile azione traumatica del collare nel cane è il sialocele, un’affezione che interessa le ghiandole salivari (Weber et al.,1986: “Pharyngeal Mucoceles in Dogs”). Va notato che questo riferimento bibliografico non riporta un caso clinico osservato direttamente dagli Autori, ma cita altri studiosi che, a loro volta, includono nell’eziologia del sialocele, fra le varie e più certe cause, anche l’azione traumatica del collare a scorrimento e del collare semplice, senza però supportare quest’affermazione con una specifica casistica clinica documentata, che per inciso, non è stato possibile reperire. Analoghe considerazioni possono essere ripetute anche per la paralisi laringea, una patologia segnalata nel cane, oltre che in altre specie animali, in corso di diverse neuropatie sistemiche, acquisite o congenite, ed anche in occasioni di lesioni traumatiche localizzate, iatrogene o accidentali, a carico del nervo laringeo ricorrente. E’ degno di nota che, nonostante tra queste ultime sia, talora, incluso, anche un utilizzo improprio ed aggressivo del collare a scorrimento (Dixon e Pratche, 2004: “Laryngeal Paralysis in Dogs”) neppure per la paralisi laringea è stato possibile reperire una casistica clinica che documentasse in maniera specifica tale nesso eziopatogenetico nel cane. Si riportano, sempre all’interno del “Parere pro veritate” del Prof. Peli, tre casi di strangolamento, due di questi riferiti in lettere all’editore e non in articoli scientifici. Il primo riferito ad un cane di piccola taglia, di razza Corgi, attaccato da due Labrador che lo tirarono per il guinzaglio causandogli la morte poiché l’animale, come dimostrò l’autopsia, era affetto da una lesione congenita della trachea (Fry e Done, 1974: ” Choke chain fatality”. Si trattò, dunque, come ben espresso dal titolo della lettera, di una vera e propria fatalità. Il secondo caso, riportato sempre in una lettera pubblicata in una rivista di settore veterinario, descrive un Boxer che, in corso di addestramento militare in Libia, non rispose ai ripetuti comandi di lasciare la presa del braccio del suo addestratore. (Lane,1974: “Choke chain fatality”). Infine, un terzo episodio è quello di un caso di ischemia cerebrale descritto in un cane Pastore tedesco a seguito dello strangolamento causato dal sollevamento da terra dell’animale appeso per il collare (Grohmann et al. 2013: “Severe brain damage after punitive training technique with a choke chain collar in a German shepherd dog”). E’ di tutta evidenza che la conseguenza, nel caso riferito, del danno all’animale sia da ricondursi alla condotta criminale del proprietario e non all’uso in sé del collare a scorrimento giacché è innegabile che il sospendere un cane per il collo con qualsiasi tipo di mezzo determini inevitabilmente una compressione delle vie aerifere e dei vasi ematici alla quale l’animale non ha alcuna possibilità di sottrarsi autonomamente e che ingenera un’ischemia che si prolunga fin tanto che non viene riportato volontariamente in stazione quadrupedale. Negli ultimi anni si è ritenuto da taluni che anche il collare fisso sia un mezzo di contenimento inappropriato (Landsberg et al. 2013: “Behavior Problems of the Dog and the Cat”) e dannoso per il cane. Tuttavia, al riguardo, studi comparativi hanno oggettivato che l’uso del collare non piò essere considerato causa di stress nel cane e che non sussiste nessuna differenza nelle risposte di tipo fisiologico indice di stress (pressione ematica, frequenza cardiaca e respiratoria, diametro pupillare, livelli plasmatici di ACTH e di cortisolo) tra l’uso del collare e l’uso di capezze (Ogburn et al. 1998: “Comparison of behavioral and physiological responses of dogs wearing two different types of collars”. Un recente studio, eseguito nel regno Unito, ha preso in esame gli indicatori di stress di tipo comportamentale, comparando le risposte di 30 cani condotti a passeggio alternativamente col collare e con la pettorina (Grainger et al.2016: “The behavioral effects of walking on a collar and harness in domestic dogs (Canis familiaris)”). L’osservazione finale di questi Autori è stata che né il collare né la pettorina causano stress nel cane e che i due mezzi di contenzione sono ben tollerati da questa specie. In definitiva, dall’analisi dei contributi disponibili nei circuiti editoriali accreditati nella comunità scientifica internazionale, emergono alcune segnalazioni di lesioni occorse in cani nei quali è evidente che sia stato fatto un uso improprio del collare a scorrimento. In Italia, da anni, si può riscontrare nel web una relativa abbondanza di notizie di tipo aneddotico sui danni causati dall’impiego del collare a scorrimento (spesso in queste sedi denominato anche “collare a strozzo”). Si tratta, in questo caso, di fonti prive di accreditamento scientifico e rilevanza editoriale, prevalente blog personali o di associazioni di varia ispirazione, che riportano opinioni di operatori attivi in campo cinofilo riguardanti le modalità di addestramento ed, anche, nello specifico, l’impiego del collare nel cane. Tra questi, particolarmente richiamato dai vari blogger è uno scritto, diffuso in Svezia a metà degli anni ’90 ad opera di uno psicologo, sui problemi alla schiena ed i disturbi comportamentali nel cane (Hallgren, 1994: ” Back problems in dogs: underlying causes for behavioral problems”). Questo scritto, non validato, sembra avere per alcuni grande credito e non si può tralasciare di metterne in evidenza i grandi limiti sotto il profilo sia metodologico (studio non randomizzato, privo di gruppo di controllo , senza descrizione dei materiali e metodi e dei risultati analitici, etc etc) sia medico veterinario (la diagnosi di “dorsopatia” è stata affidata a chiropratici ed osteopati e psicologi, non è stata eseguita alcuna indagine collaterale, radiografica o ecografica, per oggettivare le presunte dorsopatie, i supposti problemi comportamentali sono stati rilevati tramite un questionario ai proprietari e non con una visita dell’animale, etc etc). In sostanza, lo scritto di Hallgren è completamente privo delle caratteristiche di base per essere accreditato quale “studio”, come, impropriamente, taluni lo riportano nei loro blog ed è lo stesso Hallgren ad affermare che i risultati della sua “indagine” non hanno consentito di evidenziare una correlazione tra l’uso del collare a scorrimento e le patologie della colonna (“There was no correlation between choke chain collars and back problems”). Al termine della disamina condotta nel “Parere pro veritate sull’utilizzo del collare a scorrimento nel cane“, l’Autore mette in evidenza che dall’esame delle ricerche reperite sull’argomento oggetto del predetto parere non è possibile affermare che l’uso del collare a scorrimento e le patologie segnalate siano associati, in quanto queste ultime sembrano legate al caso, dal momento che non viene dimostrata ( e neppure affrontata) l’associazione statistica tra l’uso del collare a scorrimento e l’evento avverso; i suddetti studi sono infatti privi di un gruppo di controllo che consenta di analizzare statisticamente i risultati e di conseguenza analizzarli oggettivamente. Risulta peraltro chiaro che in quasi tutti i casi riportati si tratta di associazioni non causali, perché la reale causa del danno arrecato arrecato agli animali è da identificarsi in eventi e condizioni distinte dal fattore collare (manovre violente dell’operatore, patologie pregresse, etc.) Il Prof. Peli conclude che la ricerca da lui effettuata nell’ambito della letteratura scientifica pubblicata a livello internazionale dal dopoguerra ad oggi pone in evidenza che in nessuno degli studi e di “case report” l’associazione causale tra il collare a scorrimento e l’evento avverso (danno) all’animale è confortata dal metodo statistico e pertanto non vi è evidenza scientifica del nesso di causalità tra azione del collare e danno all’animale. Non solo, l’Autore aggiunge che per numerosità, frequenza e rilevanza bibliometrica, le fonti esaminate non possono essere assunte a prova della pericolosità, di per sé, del collare a scorrimento nel cane e che qualsiasi mezzo di contenzione, qualora venga utilizzato in modo improprio, per intensità e modalità, è da considerarsi il primo e principale elemento di pericolo per il cane il cui benessere e la cui salute rimangono sempre affidati prevalentemente all’azione dell’uomo e non a quella delle strutture e delle attrezzature utilizzate. Un’altra analisi delle fonti che citano il collare a scorrimento come il responsabile di patologie a carico del cane è stata condotta dalla Dr.ssa Francesca Pastorelli (“Revisione dei principali scritti atti a dimostrare la lesività del collare a scorrimento”), medico fisiatra. L’ Autrice riporta, tra i documenti da lei analizzati, l’esistenza di uno studio condotto da M.Pauli nel 2006 (“Effects of the Application of Neck Pressure by a Collar or Harness on Intraocular Pressure in Dogs”), in cui a 26 cani sani è stata misurata la pressione oculare a riposo e nell’atto di tirare al guinzaglio. Metà dei cani indossavano una pettorina e l’altra metà un collare. Lo studio dimostra come la pressione oculare aumenti in modo significativamente maggiore nei cani che indossano il collare, senza tuttavia che questo provochi alcun danno oculare. Inoltre è stato dimostrato che la pressione oculare misurata dopo un minuto dalla cessazione dello sforzo torna ai livelli fisiologici in entrambi i gruppi di studio. Lo studio conclude consigliando l’uso della pettorina soprattutto durante le attività sportive in quei cani affetti da glaucoma o gravi problemi corneali e riporta un dato molto interessante, rappresentato dalla misurazione della forza con cui i cani tirano al guinzaglio indossando rispettivamente il collare a scorrimento o la pettorina: i cani che indossano la pettorina sviluppano, infatti, una forza di traino molto maggiore rispetto ai cani che indossano il collare, dimostrando così che la pettorina è uno strumento nato e utilizzato da sempre con l’intento di facilitare il cane nell’esercizio del tirare. La Dr.ssa Pastorelli afferma che, ancora una volta, non viene dimostrato alcun danno arrecato dall’uso del collare a scorrimento e che a conclusione della sua ricerca si può affermare con certezza che non esistono studi scientifici che documentino possibili danni provocati dal collare a scorrimento, a maggior ragione se utilizzato sotto l’attenta supervisione di esperti di lungo corso. Nota, l’Autrice, che non si deve dimenticare che nella pratica dell’addestramento classico l’uso del collare a scorrimento è sempre sostenuto da capacità relazionali dell’addestratore, il quale oltre ad avere una ampia conoscenza delle tecniche addestrative e delle doti naturali di ogni singolo cane con cui si approccia, si avvale sempre della collaborazione di medici veterinari e che la più grande prova della non lesività del collare a scorrimento sta nei pedigree di tutti quei cani che da un centinaio di anni vengono sottoposti a prove zootecniche di selezione (ztp, BH, IGP 1,2,3, brevetti per la Protezione Civile). Sono le stesse attività sportive che il cane svolge in collaborazione con l’uomo a testimoniare anche lo stato di benessere e di salute di migliaia di stalloni e fattrici impiegati dagli allevatori per il miglioramento del patrimonio genetico delle razze da utilità.
ATAACI crede fermamente che acculturare il cane e il suo compagno umano sia la missione più alta alla quale sono chiamati gli esperti cinotecnici italiani, quale che sia la loro scuola di formazione. La lotta per il divieto di dispositivi di accompagnamento di sicurezza rappresenterebbe un gravissimo vulnus al benessere domestico inter specie e ai diritti dei cani di poter accedere a cultura e strumenti per imparare a coesistere a fianco della specie umana, senza correre il rischio di essere espulso o di allontanarsi sfuggendo al controllo da parte dell’essere umano che lo ha adottato. Il benessere inter specie nasce dalla capacità del proprietario/detentore di controllare e condurre il cane con cui divide l’esistenza, pertanto è ora – finalmente – di esaltare questa forma di benessere che tiene conto del benessere delle entrambe specie coinvolte nella dimensione in cui convivono. Esiste una forma di maltrattamento molto grave, che trova la sua massima espressione non già nell’utilizzo di dispositivi di accompagnamento di sicurezza (das), bensì in una mancata costruzione e condivisione di un “dialetto” inter specie all’interno della relazione tra cane e persone conviventi.
Per ATAACI, a conclusione di questa memoria, vale “Est modus in rebus“, vale a dire che esiste un modo corretto di utilizzare gli strumenti.
Documentazione:
Parere pro veritate sull’utilizzo del collare a scorrimento nel cane – Prof. Angelo Peli